Art. 8
LEGGE 18 agosto 1978, n. 506
In vigore dal 5 set 1978
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 agosto 1978
PERTINI
ANDREOTTI - MALFATTI -
MARCORA - PANDOLFI -
MORLINO - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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