Art. 8 · LEGGE 18 agosto 1978, n. 506

Art. 8

LEGGE 18 agosto 1978, n. 506

In vigore dal 5 set 1978
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 agosto 1978 PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI - MARCORA - PANDOLFI - MORLINO - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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