Art. 9
LEGGE 9 agosto 1978, n. 463
In vigore dal 23 giu 1983
(Disposizioni particolari sul funzionamento delle scuole materne statali)
L'orario di funzionamento delle scuole materne statali è di otto ore e può raggiungere un massimo di dieci ore giornaliere, anche su proposta del consiglio di circolo.
A ciascuna sezione sono assegnate due insegnanti.
Non si dà luogo ad assegnazione di insegnanti aggiunte.
L'orario obbligatorio di servizio per le insegnanti delle scuole materne statali è stabilito in trenta ore settimanali per le attività educative ed in venti ore mensili, da destinare, ai sensi dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, alle altre attività connesse con il funzionamento della scuola. Nei casi in cui il funzionamento della scuola materna sia inferiore a dieci ore giornaliere, le due insegnanti sono tenute ugualmente all'assolvimento dell'intero orario obbligatorio di servizio.
In relazione a particolari situazioni di fatto esistenti e fino al superamento di esse, le sezioni di scuola ma.
terna possono funzionare con un orario ridotto per il solo turno antimeridiano. In tal caso è assegnata una sola insegnante per ciascuna sezione, fermo restando l'orario obbligatorio di servizio dell'insegnante stessa.
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