Art. 8 · LEGGE 9 agosto 1978, n. 463

Art. 8

LEGGE 9 agosto 1978, n. 463

In vigore dal 5 set 1978
(Soppressione dei ruoli provinciali delle assistenti delle scuole materne statali) Con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1982-1983, i ruoli provinciali delle assistenti delle scuole materne statali, di cui all', secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono soppressi. Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, le assistenti incaricate a tempo indeterminato, non fornite dei titoli di studio di cui al precedente , in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominate nei predetti ruoli provinciali. Le assistenti dei predetti ruoli provinciali svolgono le mansioni stabilite dall' del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, nell'ambito della provincia di servizio, con assegnazione alle scuole materne in cui si riscontrino maggiori necessità, anche in relazione al numero delle sezioni ed all'orario di funzionamento delle stesse. Le assistenti, qualora conseguano il titolo di studio di cui al precedente e la prescritta abilitazione all'insegnamento, sono nominate nei ruoli delle insegnanti delle scuole materne statali, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo. L'assegnazione della sede alle assistenti di cui al precedente comma è disposta dopo quella delle vincitrici del concorso in occasione del quale hanno conseguito l'abilitazione. Le assistenti che conseguono il titolo di studio di cui al precedente sono utilizzate come insegnanti di scuola materna. I posti di assistente che si rendano comunque disponibili e vacanti a partire dall'anno scolastico 1978-79 sono soppressi. In relazione al progressivo esaurimento dei ruoli provinciali le mansioni affidate alle assistenti sono attribuite alle insegnanti. Con effetto dalla stessa data di soppressione dei ruoli provinciali ai sensi del precedente primo comma, le assistenti che non conseguono il titolo di studio e la prescritta abilitazione sono iscritte, anche in soprannumero, nei ruoli provinciali della carriera esecutiva contemplati nell', comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, compatibilmente con il titolo professionale eventualmente richiesto. Per l'iscrizione nei suddetti ruoli si applicano i criteri di cui ai commi quinto, sesto e settimo dell' dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.
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