Art. 34
LEGGE 9 agosto 1978, n. 463
In vigore dal 5 set 1978
(Relazione al Parlamento)
Il Governo presenta ogni biennio una relazione al Parlamento relativa alla situazione degli organici nella scuola e alle previsioni relative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-08-09;463#art-34