Art. 33 · LEGGE 9 agosto 1978, n. 463

Art. 33

LEGGE 9 agosto 1978, n. 463

In vigore dal 5 set 1978
(Norme transitorie ed abrogative) Per quanto non previsto dalle norme del presente titolo si applicano le precedenti disposizioni in materia, in quanto non incompatibili. È abrogata la sezione II del capo II del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Sono abrogate le norme di cui alle leggi 6 dicembre 1971, n. 1074, e 14 agosto 1974, n. 358, che disciplinano il conseguimento della abilitazione all'insegnamento.
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