Art. 32 · LEGGE 9 agosto 1978, n. 463

Art. 32

LEGGE 9 agosto 1978, n. 463

In vigore dal 5 set 1978
(Disposizioni transitorie) Restano ferme, fino all'approvazione della riforma della scuola secondaria superiore e dell'Università, le norme vigenti in materia di assunzione per gli insegnamenti di natura tecnica, professionale ed artistica, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-08-09;463#art-32