Art. 30 · LEGGE 9 agosto 1978, n. 463

Art. 30

LEGGE 9 agosto 1978, n. 463

In vigore dal 5 set 1978
(Determinazione delle graduatorie e modalità di effettuazione del tirocinio pratico) Terminate le prove scritte o pratiche e la prova orale, si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove. Sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove scritte o pratiche e nella prova orale e del punteggio assegnato per i titoli viene compilata una graduatoria di merito, alla quale si fa ricorso per la copertura dei posti messi a concorso in base all' e resisi vacanti in seguito a rinunce o decadenze entro sei mesi dalla pubblicazione degli elenchi dei vincitori. Nei casi di parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. I candidati che si sono collocati utilmente nella graduatoria di merito, in relazione al numero dei posti messi a concorso, sono ammessi ad un tirocinio pratico guidato della durata di un anno scolastico anche immediatamente successivo al periodo cui si riferisce il concorso, da svolgere in posti disponibili per il personale non di ruolo, da determinare prima del conferimento degli incarichi. Le modalità per l'assegnazione dei posti e per lo svolgimento del tirocinio sono stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Ai fini della validità del tirocinio medesimo il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a centottanta giorni nell'anno scolastico. Il tirocinio consiste, nei concorsi per il personale insegnante, nello svolgimento dell'insegnamento e delle altre attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola in relazione alla cattedra o al posto cui si riferisce il concorso; nei concorsi per il personale educativo, esso consiste nello svolgimento delle attività proprie della funzione educativa. Il programma del tirocinio medesimo - che sarà stabilito con l'ordinanza di cui al precedente quinto comma - comprenderà altresì, sia per il personale insegnante sia per il personale educativo, ricerche individuali o di gruppo e seminari di studio, sotto la guida delle commissioni di cui ai successivi commi undicesimo e quattordicesimo. Tali attività, anche collegate alla concreta esperienza di insegnamento che svolgono i tirocinanti, hanno lo scopo di favorire l'approfondimento culturale e didattico delle discipline oggetto di insegnamento, la conoscenza dei problemi fondamentali dell'educazione e lo sviluppo delle capacità professionali. Esse avranno una durata non inferiore alle centosessanta ore. Solo per gravi e giustificati motivi potrà essere consentita la presenza per un numero di ore comunque non inferiore a centoventi, al di sotto del quale il tirocinio sarà ripetuto l'anno successivo. Sovrintende al tirocinio dei candidati dei concorsi per il personale insegnante una commissione di norma a livello di distretto scolastico, presieduta da un ispettore tecnico centrale o periferico o da un preside o direttore didattico e composta da altri membri scelti fra il personale insegnante di ruolo, avuto riguardo alle finalità e alle materie dei singoli concorsi. I componenti la commissione sono nominati di norma dal provveditore agli studi e scelti nell'elenco di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Al termine del tirocinio la commissione formula un giudizio motivato sulla base degli elementi direttamente acquisiti durante il tirocinio stesso e di quelli che il direttore didattico o preside della scuola presso cui esso è stato svolto fornisce, sentito il comitato per la valutazione del servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. Sovrintende al tirocinio dei concorsi per il personale educativo una commissione, da costituire nell'ambito di ciascuna istituzione educativa, presieduta dal rettore o dalla direttrice e composta da altri due membri scelti tra gli istitutori o istitutrici di ruolo. Al termine del tirocinio la commissione, sulla base degli elementi direttamente acquisiti durante il tirocinio stesso, formula un giudizio motivato. Avverso il giudizio delle commissioni di cui ai precedenti commi tredicesimo e quindicesimo è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione orizzontale competente per settore di scuola del consiglio scolastico provinciale, nel caso trattasi di concorsi provinciali, ovvero al Ministro della pubblica istruzione che decide definitivamente sentito il consiglio del contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nel caso trattasi di concorsi regionali, interregionali o nazionali. Ai membri delle commissioni esaminatrici spettano i compensi di cui all' della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, sostituito dall' della legge 14 agosto 1974, n. 358. Ai candidati si applica durante il periodo di tirocinio il trattamento giuridico ed economico del personale incaricato annuale. I candidati che conseguono un giudizio positivo sono nominati in ruolo, con assegnazione della sede di titolarità. Il personale nominato in ruolo ai sensi del precedente comma e esonerato dal periodo di prova.
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