Art. 25 · LEGGE 9 agosto 1978, n. 463

Art. 25

LEGGE 9 agosto 1978, n. 463

In vigore dal 5 set 1978
(Reclutamento di personale insegnante ed educativo e conseguimento dell'abilitazione) Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il reclutamento del personale insegnante ed educativo e il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono disciplinati in conformità a quanto previsto negli articoli successivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-08-09;463#art-25