Art. 24
LEGGE 9 agosto 1978, n. 463
In vigore dal 5 set 1978
(Intervento delle organizzazioni sindacali)
Presso ogni ufficio scolastico provinciale si costituisce una commissione sindacale di cui fa parte un rappresentante per ciascuno dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale le categorie del personale direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative.
Il provveditore agli studi, ogni qualvolta si proceda in ordine alle materie sotto indicate, convoca prima la commissione di cui al precedente comma, per esporre alla stessa gli elementi conoscitivi concernenti la situazione degli organici e i criteri generali ai quali intende attenersi per l'adeguamento dei medesimi, le nomine in ruolo del personale docente, educativo e non docente, la mobilità di detto personale, la formazione delle graduatorie di cui ai precedenti e le procedure di conferimento degli incarichi.
La commissione, tenuto conto degli elementi conoscitivi forniti dal provveditore agli studi, formula proprie osservazioni e proposte entro il termine massimo di sei giorni.
I membri della commissione hanno diritto ad avere in visione gli atti utili alla determinazione degli elementi conoscitivi e dei criteri generali di cui al secondo comma.
Le graduatorie compilate per il conferimento di incarichi o ad altri fini saranno pubblicate dai provveditori agli studi in tutte le scuole sede di distretto o in scuole opportunamente scelte ed in tempo utile indicate.
Storico versioni
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