Art. 23 · LEGGE 9 agosto 1978, n. 463

Art. 23

LEGGE 9 agosto 1978, n. 463

In vigore dal 5 set 1978
(Esoneri e semiesoneri a favore degli insegnanti incaricati di collaborare, con funzioni vicarie, con il direttore didattico o con il preside) Gli insegnanti delle scuole materne ed elementari e degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica che, eletti ai sensi dell', lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, siano incaricati di sostituire il direttore didattico o il preside in caso di assenza o impedimento, possono ottenere, da parte del provveditore agli studi, l'autorizzazione all'esonero o al semiesonero dall'insegnamento secondo i criteri e le modalità indicate nei successivi commi. Gli insegnanti di scuola materna ed elementare possono ottenere l'autorizzazione all'esonero quando si tratti di circolo didattico con più di 80 classi. Gli insegnanti di scuola media possono ottenere la autorizzazione all'esonero, quando si tratti di scuole con più di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di scuole con più di 35 classi. Gli insegnanti di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, esclusi gli istituti indicati al successivo comma, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di istituti e scuole con più di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti e scuole con più di 35 classi. Gli insegnanti degli istituti tecnici industriali, aeronautici, agrari e nautici e degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per l'agricoltura e per le attività marinare, nonchè degli istituti d'arte, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di istituti con più di 40 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti con più di 30 classi. L'autorizzazione dell'esonero o del semiesonero può essere anche disposta, sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei commi precedenti, quando si tratti di scuole o istituti che funzionano con classi di doposcuola, corsi di scuola popolare, corsi per lavoratori, corsi serali, o che attuino sperimentazioni autorizzate dal Ministero o adottino doppi turni di lezione o abbiano plessi, succursali, sezioni staccate o sedi coordinate. Negli istituti e scuole che funzionano con sezioni staccate, sedi coordinate, corsi serali o per lavoratori, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero può essere autorizzato nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate, delle sedi coordinate, dei corsi serali o per lavoratori, anche se essi non siano collaboratori del preside. Un ulteriore semiesonero può essere autorizzato nelle scuole funzionanti con un elevato numero di classi, fatta eccezione per quelle di cui al precedente sesto comma, per ogni trenta classi in più rispetto al numero di classi previsto dai precedenti commi terzo e quarto. Nei circoli didattici affidati in reggenza l'autorizzazione dell'esonero può essere disposta a prescindere dal numero delle classi funzionanti.
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