Art. 8
LEGGE 5 agosto 1978, n. 457
In vigore dal 20 ago 1978
(Esperti e personale comandato presso il segretariato generale - Centro di documentazione)
L'aliquota massima annuale di esperti di cui all', secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, è determinata in venti unità da scegliersi, su proposta del comitato esecutivo, tra gli iscritti all'albo previsto dall' della legge 2 aprile 1968, n. 507. A tal fine è istituita, nell'ambito del predetto albo, una sezione per gli esperti in materia residenziale.
Il contingente di personale dipendente da enti pubblici da comandare a prestare servizio presso il segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale, a norma dell', secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, non può superare le trenta unità annue. Il provvedimento di comando ha efficacia per un anno e può essere rinnovato.
Le spese per il funzionamento del segretariato generale, per le retribuzioni e per le indennità accessorie del personale di cui ai commi precedenti fanno carico al capitolo istituito ai sensi del terzo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.
Fanno carico, altresì, allo stesso capitolo, le spese inerenti al funzionamento di un centro permanente di documentazione per l'edilizia residenziale; istituito presso il Comitato per l'edilizia residenziale, al quale viene trasferito tutto il materiale bibliografico nonchè la dotazione tecnica degli enti soppressi ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.
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