Art. 52 · LEGGE 5 agosto 1978, n. 457

Art. 52

LEGGE 5 agosto 1978, n. 457

In vigore dal 20 ago 1978
(Modifiche della legge 8 agosto 1977, n. 513) Al secondo comma dell' della legge 8 agosto 1977, n. 513, è aggiunto il seguente periodo: "Si considera stipulato e concluso il contratto di cormpravendita qualora l'ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione qualora non previsto per legge". Il termine stabilito dal secondo comma dell' della legge 8 agosto 1977, n. 513, per la conferma delle domande di cessione in proprietà è prorogato al 31 ottobre 1978. All' della legge 8 agosto 1977, n. 513, è aggiunto il seguente comma: "La cessione in proprietà degli alloggi realizzati in base alla legge 17 maggio 1952, n. 619, relativa al risanamento dei rioni dei "Sassi" nell'abitato del comune di Matera, continua ad essere regolata dalle norme in detta legge contenute, essendo la disciplina ivi prevista assimilabile alla locazione con patto di futura vendita". Il primo comma dell' della legge 8 agosto 1977, n. 513, è sostituito dai seguenti: "Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento dell'entrata in vigore della presente legge, determinato dall'ufficio tecnico erariale, tenendo anche conto dello stato di conservazione dell'immobile e della sua ubicazione con la riduzione dell'1,5 per cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte del richiedente dell'alloggio da cedersi, fino ad un limite massimo di venti anni e con l'ulteriore riduzione del 10 per cento da applicarsi nel caso in cui il richiedente fruisca di un reddito non superiore a quello determinato ai sensi del precedente con la maggiorazione di cui alla lettera d) dell' del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035. In sede di stipula del contratto di cessione in proprietà, gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a detrarre dal predetto valore le eventuali migliorie apportate dall'assegnatario"; Al secondo comma dell' della legge 8 agosto 1977, n. 513, le parole: "del 25 per cento" sono sostituite con le altre: "del 15 per cento" Al terzo comma dell' della legge 8 agosto 1977, n. 513, le parole: "al 40 per cento" sono sostituite dalle altre: "al 30 per cento". All' della legge 8 agosto 1977, n. 513, è aggiunto, dopo il quarto comma, il seguente: "In pendenza della valutazione definitiva dell'ufficio tecnico erariale per i singoli alloggi, gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a stipulare un contratto preliminare di vendita, sulla base di un prezzo provvisorio stabilito mediante valutazioni per campione". Al primo comma dell' della legge 8 agosto 1977, n. 513, le parole: "otto decimi" sono sostituite dalle altre: "sette decimi" e le parole: "del 5 per cento" sono sostituite dalle altre: "del 15 per cento, al netto degli alloggi in corso di cessione in proprietà".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457#art-52