Art. 39 · LEGGE 5 agosto 1978, n. 457

Art. 39

LEGGE 5 agosto 1978, n. 457

In vigore dal 20 ago 1978
(Accredito dei fondi alle province di Trento e Bolzano) Per le province autonome di Trento e Bolzano, aventi competenza esclusiva in materia di edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, con finanziamenti a carattere pubblico, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il presidente della giunta provinciale, integra ed accredita le quote dei finanziamenti previsti dalla presente legge, proporzionalmente alle entrate in copertura, da devolvere a ciascuna provincia autonoma in base ai parametri indicati dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
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