Art. 33
LEGGE 5 agosto 1978, n. 457
In vigore dal 19 dic 1979
(Agevolazioni creditizie per gli interventi di recupero)
Gli interventi di cui al presente titolo e quelli previsti dai piani particolareggiati, ove esistenti, purchè convenzionati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, fruiscono delle agevolazioni creditizie di cui al precedente , per le quali si applicano le disposizioni di cui agli della presente legge. Il limite massimo del mutuo agevolato concedibile, stabilito nel primo comma del precedente , è fissato in lire 15 milioni ed è soggetto a revisione così le modalità previste dal secondo comma dello stesso .
Tra le agevolazioni creditizie indicate dal precedente comma è compresa quella del contributo sugli interessi di preammortamento previsto dall'art. 36, secondo comma
.
Nel caso in cui gli interventi che fruiscono delle agevolazioni creditizie previste dal precedente siano effettuati da imprese o da cooperative, le abitazioni recuperate possono essere cedute o assegnate esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di abitazioni di edilizia economica e popolare.
La cessione o l'assegnazione può essere disposta a favore dei precedenti occupanti anche se non sono in possesso dei predetti requisiti. In tal caso gli stessi non possono fruire del contributo pubblico.
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