Art. 5
LEGGE 1 agosto 1978, n. 437
In vigore dal 31 ago 1978
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, valutato in lire 210 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1 agosto 1978
PERTINI
ANDREOTTI - BONIFACIO - ROGNONI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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