Art. 3 · LEGGE 1 agosto 1978, n. 437

Art. 3

LEGGE 1 agosto 1978, n. 437

In vigore dal 31 ago 1978
Le disposizioni degli si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge ed a decorrere dal 1 gennaio 1975.
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