Art. 2
LEGGE 1 agosto 1978, n. 437
In vigore dal 31 ago 1978
Alle famiglie del personale previsto nel precedente articolo, primo comma, è altresì attribuita la speciale elargizione prevista dalla legge 22 febbraio 1968, n. 101, nella misura di cui all' della legge 28 novembre 1975, n. 624.
La disposizione del precedente comma si applica anche a favore delle famiglie dei vice pretori onorari e dei giudici popolari delle corti di assise e delle corti di assise di appello.
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