Art. 32 · LEGGE 27 luglio 1978, n. 392

Art. 32

LEGGE 27 luglio 1978, n. 392

In vigore dal 1 mar 2009
(Aggiornamento del canone) Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira. Le variazioni in aumento del canone , per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all', non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale ed a quelli in corso al momento dell'entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo . (8)
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