Art. 3 · LEGGE 27 luglio 1978, n. 392

Art. 3

LEGGE 27 luglio 1978, n. 392

In vigore dal 30 dic 1998
(Rinnovazione tacita) Il contratto si rinnova per un periodo di quattro anni se nessuna delle parti comunica all'altra, almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo. La stessa disciplina si applica ad ogni altra successiva scadenza.
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