Art. 24 · LEGGE 27 luglio 1978, n. 392

Art. 24

LEGGE 27 luglio 1978, n. 392

In vigore dal 30 dic 1998
(Aggiornamento del canone) Per gli immobili adibiti ad uso d'abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 23 è aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata.
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