Art. 1
In vigore dal 12 ott 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore, con protocollo e scambio di note, per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Singapore il 29 gennaio 1977.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;575#art-rd-1