Convenzione
Art. 5
5 / 29Stabile organizzazione
In vigore dal 12 ott 1978
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(Stabile organizzazione)
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione" stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione - comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio o d'installazione la cui durata oltrepassa i sei mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente se essa esercita per più di sei mesi in detto altro Stato contraente un'attività di controllo su di un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio che essa ha stabilito in tale altro Stato contraente.
5. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - è considerata "stabile organizzazione i nel primo Stato contraente se:
a) essa ha ed abitualmente esercita nel detto primo Stato contraente il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attività sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa; o
b) essa dispone nel detto primo Stato contraente di un deposito di beni o merci appartenenti all'impresa sul quale esegue ordinazioni per conto dell'impresa.
6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissario generale o di ogni altro intermediatore che goda di uno stauts indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
7. Il fatto che una società residente in uno Stato contraente controlli o sia controllata una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;575#art-c-5