Convenzione
Art. 25
25 / 29Scambio di informazioni
In vigore dal 12 ott 1978
.
(Scambio di informazioni)
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e non potranno essere comunicate a persone od autorità diverse da quelle interessate all'accertamento o alla riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi - in deroga alla propria legislazione o alla prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;575#art-c-25