Art. 23 · Non discriminazione
Convenzione

Art. 23

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Non discriminazione

In vigore dal 12 ott 1978
. (Non discriminazione) 1. I nazionali o i cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali o i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. 2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. Tale disposizione non può essere interpretata, nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell', del paragrafo 7 dell', del paragrafo 5 dell', gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente di detto primo Stato. 4. Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate in detto primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato. 5. Nel presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte che formano oggetto della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;575#art-c-23