Convenzione
Art. 1
1 / 29I soggetti
In vigore dal 12 ott 1978
CONVENZIONE
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:
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(I soggetti)
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;575#art-c-1