Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali, con allegati I e II, scambio di note e una nota italiana, firmato a Roma il 23 giugno 1970.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali, con allegati I e II, scambio di note e una nota italiana, firmato a Roma il 23 giugno 1970. 37 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
titolo I OGGETTO DELL'ACCORDO
Art. 1 ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SP Art. 2 Articolo 2. Il contratto di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1 sarà stipulato appena possi Art. 3 Articolo 3. Il terreno di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente Accordo potrà es titolo II DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 4 Articolo 4. La responsabilità giuridica internazionale dell'Italia non potrà essere impegn Art. 5 Articolo 5. L'Italia adotterà tutte le misure necessarie per agevolare la creazione ed il Art. 6 Articolo 6. 1. Salve le disposizioni del Protocollo e di ogni Accordo complementare conclu titolo III DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 7 Articolo 7. L'Organizzazione verserà all'Italia, in annualità posticipate, un canone annuo titolo IV IMPIANTO ED USO DELLE INSTALLAZIONI
Art. 8 Articolo 8. L'Italia sistemerà a sue spese il terreno di cui al paragrafo 2 dell'articolo Art. 9 Articolo 9. 1. L'Organizzazione avrà il diritto di costruire, entro i confini del terreno Art. 10 Articolo 10. L'Italia si impegna a concedere all'Organizzazione la licenza edilizia necess Art. 11 Articolo 11. L'Italia, al fine di evitare qualsiasi disturbo al funzionamento dell'Istitut Art. 12 Articolo 12. 1. L'Organizzazione sarà responsabile di ogni pregiudizio o danno derivanti d Art. 13 Articolo 13. Qualsiasi progetto speciale realizzato in conformità alle condizioni dell'art titolo V PRIVILEGI E IMMUNITA'
Art. 14 Articolo 14. Per l'esercizio delle sue attività ufficiali in territorio italiano, l'Organi Art. 15 Articolo 15. L'Organizzazione applicherà il paragrafo 1 a) dell'articolo 4 del Protocollo, Art. 16 Articolo 16. 1. L'Organizzazione ed i suoi beni saranno esonerati da tutte le imposte, tas Art. 17 Articolo 17. L'Organizzazione sarà esonerata da dazio e da ogni altro diritto, come pure d Art. 18 Articolo 18. I beni importati, esportati o trasferiti in conformità all'articolo 6 e al pa Art. 19 Articolo 19. 1. I prodotti ed i materiali importati o esportati dall'Istituto o in nome e Art. 20 Articolo 20. I beni di cui al paragrafo I dell'articolo 9 del Protocollo al pari di quelli Art. 21 Articolo 21. L'espressione "rappresentanti degli Stati membri" che figura nell'articolo 14 Art. 22 Articolo 22. 1. In applicazione dell'articolo 15 del Protocollo, il Direttore generale del Art. 23 Articolo 23. Il personale dell'Organizzazione che esercita le sue funzioni in Italia gode Art. 24 Articolo 24. I membri del personale dell'Organizzazione che esplicano le loro funzioni in Art. 25 Articolo 25. L'Organizzazione, il suo direttore generale, i membri del suo personale e i l Art. 26 Articolo 26. 1. L'Italia provvederà affinché le disposizioni del presente Accordo entrino titolo VI CLAUSOLE FINALI
Art. 27 Articolo 27. Ciascuna delle parti contraenti notificherà all'altra l'adempimento delle for Art. 28 Articolo 28. Il presente Accordo potrà essere modificato, su istanza dell'una o dell'altra Art. 29 Articolo 29. Gli Allegati menzionati nel presente Accordo, e che ad esso sono annessi, fan Art. 30 Articolo 30. Il presente Accordo cesserà di pieno diritto: a) in caso di scioglimento dell Art. 31 Articolo 31. L'una e l'altra delle parti potrà dichiarare estinto il presente Accordo con Art. 32 Articolo 32. 1. Nel caso in cui il presente Accordo cessasse ai termini del paragrafo a) d Art. 33 Articolo 33. 1. Ogni controversia in ordine alla interpretazione o esecuzione del presente Art. 34 Articolo 34. Il contratto citato al paragrafo 1 dell'articolo 1 del presente Accordo preci Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360