Art. 68 · Durata e scadenza o risoluzione
AccordoCapo X

Art. 68

68 / 71

Durata e scadenza o risoluzione

In vigore dal 8 set 1978
. (Durata e scadenza o risoluzione) 1) L'Accordo rimane in vigore per un periodo di 6 anni, sino al 30 settembre 1982, a meno che non venga prorogato in virtù del paragrafo 3) del presente articolo, o risolto in virtù del paragrafo 4. 2) Nel corso del terzo anno di validità dell'Accordo, vale a dire nell'annata caffearia che termina il 30 settembre 1979, le parti contraenti notificano al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite la loro intenzione di continuare a far parte dell'Accordo per i rimanenti tre anni di validità dell'Accordo stesso. Qualora una parte contraente, o un territorio che è Membro o fa parte di un gruppo Membro, non abbia notificato o fatto notificare, entro il 30 settembre 1979, la sua intenzione di continuare a far parte dell'Accordo per i tre rimanenti anni della sua validità, tale parte contraente o territorio cessa, a far data dal primo ottobre 1979, di essere parte dell'Accordo. 3) In qualsiasi momento dopo il 30 settembre 1980 il Consiglio ha facoltà, con decisione adottata a maggioranza del 58 per cento dei Membri che detengano almeno una maggioranza ripartita del 70 per cento dei voti, di decidere che il presente Accordo costituirà oggetto di nuovi negoziati o sarà prorogato, con o senza modifica, per il periodo che il Consiglio stesso determina. Qualora una parte contraente, o un territorio che è Membro o fa parte di un gruppo Membro non abbia notificato o fatto notificare al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite la sua accettazione del nuovo Accordo, o dell'Accordo prorogato alla data in cui il nuovo Accordo prorogato entra in vigore, tale parte contraente o tale territorio cessa a decorrere da tale data di essere parte dell'Accordo. 4) Il Consiglio, deliberando a maggioranza dei Membri, che dispongono di una maggioranza ripartita dei due terzi dei voti, ha facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente Accordo. La risoluzione prende effetto a decorrere dalla data in cui il Consiglio delibera. 5) Nonostante la risoluzione dell'Accordo, il Consiglio continua ad esistere per il periodo necessario per liquidare l'organizzazione, definire la sua contabilità e disporne gli averi; durante tale periodo, esso ha i poteri e le funzioni che possono rivelarsi necessari a tale fine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478#art-a-68