Art. 67 · Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione
AccordoCapo X

Art. 67

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Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione

In vigore dal 8 set 1978
. (Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione) 1) In caso di recesso o esclusione di un Membro, il Consiglio precede, se del caso, alla liquidazione dei conti. L'organizzazione conserva le somme già versate da tale Membro, il quale è d'altra parte tenuto a corrispondere le somme di cui risulti debitore verso l'organizzazione alla data effettiva del recesso, o dell'esclusione; tuttavia, qualora si tratti di una parte contraente che non possa accettare un emendamento e che, di conseguenza, cessa di essere parte dell'Accordo in virtù del paragrafo 2 dell', il Consiglio può liquidare i conti nel modo che riterrà più equo. 2) Il Membro che ha cessato di far parte del presente Accordo non ha diritto a nessuna quota del ricavo della liquidazione o degli altri averi dell'organizzazione; ad esso non può nemmeno essere imputata alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'organizzazione al momento della cessazione dell'Accordo.
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