Art. 60 · Ratifica, accettazione, approvazione
AccordoCapo X

Art. 60

60 / 71

Ratifica, accettazione, approvazione

In vigore dal 8 set 1978
. (Ratifica, accettazione, approvazione) 1) Il presente Accordo è sottoposto alla ratifica, all'accettazione, o all'approvazione dei Governi firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. 2) Fatti salvi i casi previsti all', gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite entro il 30 settembre 1976. Il Consiglio ha tuttavia facoltà di accordare proroghe dei termini ai Governi firmatari che non siano in grado di depositare i loro strumenti anteriormente a tale data.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478#art-a-60