Art. 6 · Partecipazione iniziale in gruppo
AccordoCapo III

Art. 6

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Partecipazione iniziale in gruppo

In vigore dal 8 set 1978
. (Partecipazione iniziale in gruppo) 1) Due o più parti contraenti esportatrici nette di caffè possono dichiarare, mediante notifica indirizzata al Consiglio e al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite all'atto del deposito dei loro strumenti rispettivi di approvazione, di ratifica, di accettazione o di adesione, che entrano a far parte dell'organizzazione come gruppo. Può far parte di un gruppo un territorio al quale si applichi l'Accordo a norma del paragrafo 1) dell', qualora il Governo dello Stato che ne cura le relazioni internazionali abbia trasmesso la notifica di cui al paragrafo 2) dell'. Le parti contraenti e i territori designati in questione devono soddisfare le seguenti condizioni: a) dichiararsi disposti ad accettare la responsabilità, sia individuale che collettiva, del rispetto degli obblighi del gruppo; b) essi devono in seguito provare in forma conclusiva al consiglio: i) che il gruppo dispone dell'organizzazione necessaria per l'applicazione di una politica comune in materia di caffè, e che essi possiedono i mezzi per adempiere, unitamente agli altri membri del gruppo, agli obblighi ad essi posti dal presente Accordo; e ii) che un precedente accordo internazionale sul caffè li abbia riconosciuti come gruppo; ovvero iii) che essi hanno una politica commerciale ed economica comune o coordinata in materia di caffè e una politica monetaria e finanziaria coordinata, e dispongono degli organi occorrenti per l'applicazione di dette politiche, in modo che il Consiglio abbia la garanzia che il gruppo è in grado di conformarsi a tutti gli obblighi collettivi che ne derivano. 2) Il gruppo Membro costituisce un solo e medesimo Membro dell'organizzazione, con la riserva tuttavia che ciascun Membro del gruppo sarà trattato come Membro distinto per le questioni di cui al disposto dei seguenti articoli: a) del Capo IV; b) del Capo VIII; c) del Capo X. 3) Le parti contraenti e i territori designati che entrano nell'organizzazione come gruppo indicano il Governo o l'organizzazione che li rappresenterà al consiglio per le questioni di cui tratta l'Accordo, ad eccezione di quelle elencate nel paragrafo 2) del presente articolo. 4) Il diritto di voto del gruppo si esercita nel modo seguente: a) il gruppo Membro ha come cifra di base, il medesimo numero di voti di un solo paese Membro entrato a titolo individuale nell'organizzazione. Il Governo o l'organizzazione che rappresenta il gruppo riceve detti voti e ne dispone; b) qualora la questione posta in votazione rientri nel quadro delle disposizioni di cui al paragrafo 2) del presente articolo, i diversi membri del gruppo possono disporre separatamente dei voti ad essi attribuiti dai paragrafi 3) e 4) dell', come se ciascuno di essi fosse un Membro individuale dell'organizzazione, e i voti della cifra di base rimangono in tal caso a disposizione del Governo o dell'organizzazione che rappresenta il gruppo. 5) Qualsiasi parte contraente o territorio designato facente parte di un gruppo può, mediante notifica al Consiglio, ritirarsi dal gruppo stesso e divenire Membro in proprio. Il ritiro prende effetto dalla data del ricevimento della notifica da parte del Consiglio. Quando uno dei membri di un gruppo si ritira da esso o cessa di essere Membro dell'organizzazione, gli altri membri del gruppo possono chiedere al Consiglio il mantenimento del gruppo stesso; il gruppo continua a sussistere, salvo nel caso che il Consiglio respinga la domanda. In caso di scioglimento del gruppo, ciascuno dei suoi ex-membri diviene un Membro a sè stante. Un Membro che abbia cessato di appartenere a un gruppo non può ridivenire membro di un gruppo qualsiasi finché il presente Accordo rimane in vigore.
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