Art. 55 · Fondo speciale
AccordoCapo VIII

Art. 55

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Fondo speciale

In vigore dal 8 set 1978
. (Fondo speciale) 1) Viene istituito un fondo speciale al fine di consentire all'organizzazione di adottare e finanziare le misure supplementari occorrenti per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente Accordo, con effetto dalla data della sua entrata in vigore o da una data il più possibile vicina a quest'ultima. 2) I versamenti al fondo constano di un diritto di due centesimi EU per ciascun sacco di caffè esportato a destinazione dei Membri importatori, e che sarà versato dai Membri esportatori a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, a meno che il Consiglio non decida di ridurre tale diritto o di sospenderne la riscossione. 3) Il diritto di cui al paragrafo 2) del presente articolo è versato in dollari EU al direttore esecutivo, dietro consegna di marche di esportazione o di autorizzazioni di esportazione equivalenti. Il regolamento concernente l'applicazione di un sistema di certificati di origine stabilito conformemente alle disposizioni dell' conterrà disposizioni relative al pagamento di tale diritto. 4) Fatta riserva dell'approvazione del Consiglio, il direttore esecutivo è autorizzato a prelevare dalle risorse del fondo le somme necessarie per coprire il costo dell'attuazione del sistema dei certificati di origine di cui all', le spese concernenti la verifica delle scorte effettuata conformemente alle disposizioni del paragrafo 2) dell', e gli oneri derivanti dal perfezionamento del sistema applicato per raccogliere e trasmettere i dati statistici di cui all'. 5) Nei limiti del possibile il fondo, sebbene sia distinto dal bilancio amministrativo, viene gestito e amministrato in modo analogo al bilancio amministrativo, e sottoposto alla verifica annuale da parte di un esperto riconosciuto, prevista per i conti dell'organizzazione dalle disposizioni dell'.
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