Accordo›Capo VIII
Art. 54
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In vigore dal 8 set 1978
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(Studi)
1) Il Consiglio ha facoltà di promuovere studi riguardanti le
condizioni economiche della produzione e della distribuzione del caffè; l'incidenza delle misure adottate dai governi nei paesi produttori e nei paesi consumatori sulla produzione e sul consumo di caffè; la possibilità di incrementare il consumo del caffè nei suoi impieghi tradizionali, ed eventualmente nei suoi nuovi usi; gli effetti dell'applicazione del presente Accordo nei paesi produttori e consumatori di caffè, in particolare per quanto riguarda le ragioni di scambio.
2) L'organizzazione ha facoltà di esaminare la possibilità di
stabilire norme minime per le esportazioni di caffè dei Membri produttori.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;478#art-a-54