Art. 53 · Informazione
AccordoCapo VIII

Art. 53

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Informazione

In vigore dal 8 set 1978
. (Informazione) 1) L'organizzazione funge da centro per raccogliere, scambiare e pubblicare: a) Dati statistici concernenti la produzione, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, la distribuzione e il consumo di caffè nel mondo; e b) Qualora lo giudichi opportuno, dati tecnici sulla coltura, la lavorazione e l'utilizzazione del caffè. 2) Il Consiglio ha facoltà di chiedere ai Membri di fornirgli, in materia di caffè, le informazioni che esso giudica necessarie per la propria attività, in particolare relazioni statistiche periodiche concernenti la produzione, le tendenze della produzione, le esportazioni e le importazioni, la distribuzione, il consumo, le scorte, i prezzi e la tassazione, ma non rende di pubblico dominio nessun dato che possa consentire di identificare le operazioni di privati o di imprese che producono, lavorano o smerciano caffè. I Membri trasmettono in forma il più possibile particolareggiata e precisa le informazioni richieste. 3) Qualora un Membro non fornisca, o abbia difficoltà a fornire entro un termine ragionevole le informazioni statistiche o altri dati di cui il Consiglio ha bisogno per il buon funzionamento dell'organizzazione, può esigere che il Membro in questione spieghi le ragioni dell'inadempimento. Ove accerti che occorre al riguardo, una assistenza tecnica, il Consiglio può adottare le misure necessarie. 4) A completamento dalle disposizioni previste al paragrafo 3) del presente articolo, il direttore esecutivo ha facoltà, previo il necessario preavviso e salvo disposizioni diverse del Consiglio, di disporre il rilascio di marche o altre autorizzazioni di esportazione equivalenti, conformemente alle disposizioni dell'.
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