Accordo›Capo VII
Art. 33
35 / 71Disposizioni concernenti l'introduzione, la sospensione e il ripristino dei contingenti
In vigore dal 8 set 1978
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(Disposizioni concernenti l'introduzione, la sospensione e il ripristino dei contingenti)
1) Salvo decisioni diverse del Consiglio, i contingenti entrano in vigore in qualsiasi momento del periodo di validità del presente Accordo, qualora:
a) il prezzo indicativo composto rimanga in media, per venti
giorni di mercato consecutivi, uguale o inferiore al prezzo massimo del margine di prezzo in vigore, stabilito dal Consiglio in conformità al disposto dell';
b) in mancanza di un margine di prezzo stabilito dal Consiglio, qualora:
i) la media tra i prezzi indicativi degli Altri Arabica dolci e
dei Robusta sia in media, per venti giorni di mercato consecutivi, uguale o inferiore alla media dei prezzi corrispondenti per l'anno civile 1975, mantenuta dall'organizzazione mentre era in vigore l'Accordo internazionale del 1968 sul caffè successivamente alla sua proroga, o qualora,
ii) salvo quanto è disposto nel paragrafo 2) del presente
articolo, il prezzo indicativo composto, calcolato in conformità al disposto dell', rimanga in media, per venti giorni di mercato consecutivi, inferiore del 15 o più per cento alla media del prezzo indicativo composto registrata nel corso dell'annata caffearia precedente quella di entrata in vigore dell'Accordo.
In deroga alle disposizioni del presente paragrafo, i contingenti non si applicano alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, salvo nel caso che la media tra i prezzi indicativi degli Altri Arabica dolci e dei Robusta non sia rimasta in media, nei venti giorni di mercato consecutivi immediatamente anteriori a quella data, uguale o inferiore alla media dei prezzi corrispondenti durante l'anno civile 1975.
2) Nonostante il disposto del comma b) ii) del paragrafo i) del
presente articolo, i contingenti non vengono stabiliti, salvo decisioni contrarie del Consiglio, qualora la media tra i prezzi indicativi degli Altri Arabica dolci e dei Robusta sia in media, per venti giorni di mercato consecutivi, superiore del 22,5 o più per cento alla media dei prezzi corrispondenti durante l'anno civile 1975.
3) I prezzi specificati al comma 6) i) del paragrafo 1) e del
paragrafo 2) del presente articolo saranno riesaminati e potranno essere rettificati dal Consiglio prima del 30 settembre 1978 e del 30 settembre 1980.
4) Salvo decisioni contrarie del Consiglio, il contingentamento
viene sospeso:
a) qualora il prezzo indicativo composto sia in media, per venti giorni di mercato consecutivi, superiore del 15 per cento al prezzo massimo del margine fissato dal Consiglio e in vigore in quel momento; o,
b) in mancanza di un margine di prezzo stabilito dal Consiglio, qualora il prezzo indicativo composto sia in media, per venti giorni di mercato consecutivi, superiore del 15 o più per cento alla media del prezzo indicativo composto registrata durante l'anno civile precedente.
5) Salvo decisioni diverse del Consiglio, il contingentamento viene
ristabilito, dopo una sospensione effettuata a norma del paragrafo 4) del presente articolo, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1), 2) e 6).
6) Quando ricorrono le condizioni pertinenti relative ai prezzi di cui al paragrafo 1) del presente articolo, e salvo il disposto del paragrafo 2), i contingenti entrano in vigore il più presto possibile, e comunque, al più tardi, nel trimestre che segue il momento in cui ricorrono le condizioni suddette. I contingenti sono fissati per un periodo di quattro trimestri, salvo disposizione contraria del presente Accordo. Qualora il Consiglio non abbia disposto in precedenza il contingente annuo globale e i contingenti trimestrali, il direttore esecutivo fissa un contingente sulla base dell'utilizzazione effettiva ("disappearance") del caffè nei mercati sotto contingente, valutata in conformità ai criteri definiti dall'; detto contingente è attribuito ai Membri esportatori in conformità alle disposizioni degli .
7) Il Consiglio si riunisce nel corso del primo trimestre dopo che i contingenti sono entrati in vigore, al fine di stabilire dei margini di prezzo, e di riesaminare e, se necessario, rettificare i contingenti per il periodo che esso giudica opportuno, a condizione che detto periodo non superi i dodici mesi a decorrere dalla data d'introduzione dei contingenti.
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