Art. 30 · Contingenti di base
AccordoCapo VII

Art. 30

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Contingenti di base

In vigore dal 8 set 1978
. (Contingenti di base) 1) Ciascun Membro esportatore ha diritto, salvo il disposto degli , a un contingente di base calcolato conformemente alle disposizioni del presente articolo. 2) Se, in applicazione di quanto è disposto nell', il contingentamento entra in vigore durante l'annata caffearia 1076/77, il contingente di base da assumere per la ripartizione della parte fissa dei contingenti viene calcolato sulla base del volume medio delle esportazioni annue di ciascun Membro esportatore verso i Membri importatori nelle annate caffearie del periodo 1968/69 - 1971/72. La ripartizione della parte fissa così stabilita rimane in vigore fino a quando i contingenti non vengano sospesi per la prima volta a norma dell'. 3) Se i contingenti non vengono introdotti durante l'annata caffearia 1976/77, ma entrano in vigore nel corso di quella del 1977/78, il contingente di base da assumere per la ripartizione della parte fissa dei contingenti si calcola scegliendo per ciascun Membro esportatore la più elevata tra le cifre seguenti: a) il volume delle sue esportazioni verso i Membri importatori nel corso dell'annata caffearia 1976/77, calcolato in base ai dati trasmessi con i certificati di origine; b) la cifra risultante dall'applicazione della procedura di cui al paragrafo 2) del presente articolo. La ripartizione della parte fissa del contingente così stabilita rimane in vigore fino a quando i contingenti non vengano sospesi per la prima volta a norma dell'. 4) Se i contingenti entrano in vigore per la prima volta, o sono ripristinati, durante l'annata caffearia 1978/79 o in qualsiasi epoca successiva, il contingente di base da assumere per la ripartizione della parte fissa dei contingenti si calcola scegliendo per ciascun Membro esportatore la più elevata fra le due cifre seguenti: a) la media del volume delle sue esportazioni verso i Membri importatori durante le annate caffearie 1976/1977 e 1977/1978, calcolata in base ai dati trasmessi con i certificati di origine; b) la cifra risultante dall'applicazione della procedura di cui al paragrafo 2) del presente articolo. 5) Se i contingenti sono introdotti, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2) del presente articolo, e successivamente sospesi, per il loro ripristino nel corso si applicano le disposizioni del paragrafo 3) del presente articolo e quelle del paragrafo 1) dell'. Per il ripristino dei contingenti nel corso dell'annata caffearia 1978/79 o in ogni altra epoca successiva si applicano le disposizioni del paragrafo 4) del presente articolo e quelle del paragrafo 1) dell'.
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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478#art-a-30