Accordo›Capo VI
Art. 24
26 / 71Disposizioni finanziarie
In vigore dal 8 set 1978
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(Disposizioni finanziarie)
1) Le spese delle delegazioni in funzione al Consiglio, e quelle
dei rappresentanti in funzione al Comitato esecutivo e ad ogni altro comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo, sono a carico dei Governi che essi rappresentano.
2) Per la copertura delle altre spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo, i Membri versano quote annue ripartite come è indicato all'. Il Consiglio può tuttavia esigere la corresponsione di pagamenti per determinati servizi.
3) L'esercizio finanziario dell'organizzazione coincide con
l'annata caffearia.
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