Art. 24 · Disposizioni finanziarie
AccordoCapo VI

Art. 24

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Disposizioni finanziarie

In vigore dal 8 set 1978
. (Disposizioni finanziarie) 1) Le spese delle delegazioni in funzione al Consiglio, e quelle dei rappresentanti in funzione al Comitato esecutivo e ad ogni altro comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo, sono a carico dei Governi che essi rappresentano. 2) Per la copertura delle altre spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo, i Membri versano quote annue ripartite come è indicato all'. Il Consiglio può tuttavia esigere la corresponsione di pagamenti per determinati servizi. 3) L'esercizio finanziario dell'organizzazione coincide con l'annata caffearia.
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