Accordo›Capo IV
Art. 22
24 / 71Collaborazione con altre organizzazioni
In vigore dal 8 set 1978
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(Collaborazione con altre organizzazioni)
Il Consiglio può prendere tutte le disposizioni che ritiene
opportune par consultare l'organizzazione delle Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate, nonché altre organizzazioni intergovernative appropriate, e per collaborare con esse. Il Consiglio può invitare le suddette organizzazioni, o qualsiasi altra organizzazione nelle cui competenze rientrino i problemi caffeari, a inviare degli osservatori alle sue riunioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;478#art-a-22