Art. 22 · Collaborazione con altre organizzazioni
AccordoCapo IV

Art. 22

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Collaborazione con altre organizzazioni

In vigore dal 8 set 1978
. (Collaborazione con altre organizzazioni) Il Consiglio può prendere tutte le disposizioni che ritiene opportune par consultare l'organizzazione delle Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate, nonché altre organizzazioni intergovernative appropriate, e per collaborare con esse. Il Consiglio può invitare le suddette organizzazioni, o qualsiasi altra organizzazione nelle cui competenze rientrino i problemi caffeari, a inviare degli osservatori alle sue riunioni.
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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478#art-a-22