Accordo›Capo IV
Art. 19
21 / 71Procedura di votazione del Comitato esecutivo
In vigore dal 8 set 1978
.
(Procedura di votazione del Comitato esecutivo)
1) Ciascun Membro del Comitato esecutivo dispone dei voti da esso ottenuti a norma dei paragrafi 6) e 7) dell'. Il voto per procura non è ammesso. Nessun Membro del Comitato esecutivo è autorizzato a frazionare i suoi voti.
2) Le decisioni del Comitato vengono adottate alla stessa
maggioranza delle analoghe decisioni del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;478#art-a-19