Accordo›Capo IV
Art. 18
20 / 71Competenze del Comitato esecutivo
In vigore dal 8 set 1978
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(Competenze del Comitato esecutivo)
1) Il Comitato esecutivo è responsabile davanti al Consiglio ed
agisce in conformità delle sue direttive generali.
2) Il Consiglio può, a maggioranza ripartita dei due terzi dei
voti, delegare al Comitato esecutivo, in tutto o in parte, i suoi poteri, ad esclusione dei seguenti:
a) Voto del bilancio amministrativo e fissazione delle quote, a norma dell';
b) Sospensione del diritto di volo di un Membro, a norma
dell' o dell';
c) Dispensa di un Membro dai suoi obblighi, a norma dell';
d) Decisione arbitrale nelle controversie, a norma dell';
e) Fissazione delle condizioni d'adesione, a norma dell';
f) Decisione di chiedere l'esclusione di un Membro
dell'organizzazione, a norma dell';
g) Decisione sull'effettuazione di nuovi negoziati per l'Accordo o sulla proroga o risoluzione di esso, a norma dell';
h) Raccomandazione di un emendamento ai Membri, a norma
dell'.
3) Il Consiglio può in qualsiasi momento, a maggioranza ripartita semplice, revocare i poteri da esso delegati al Comitato.
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