Art. 18 · Competenze del Comitato esecutivo
AccordoCapo IV

Art. 18

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Competenze del Comitato esecutivo

In vigore dal 8 set 1978
. (Competenze del Comitato esecutivo) 1) Il Comitato esecutivo è responsabile davanti al Consiglio ed agisce in conformità delle sue direttive generali. 2) Il Consiglio può, a maggioranza ripartita dei due terzi dei voti, delegare al Comitato esecutivo, in tutto o in parte, i suoi poteri, ad esclusione dei seguenti: a) Voto del bilancio amministrativo e fissazione delle quote, a norma dell'; b) Sospensione del diritto di volo di un Membro, a norma dell' o dell'; c) Dispensa di un Membro dai suoi obblighi, a norma dell'; d) Decisione arbitrale nelle controversie, a norma dell'; e) Fissazione delle condizioni d'adesione, a norma dell'; f) Decisione di chiedere l'esclusione di un Membro dell'organizzazione, a norma dell'; g) Decisione sull'effettuazione di nuovi negoziati per l'Accordo o sulla proroga o risoluzione di esso, a norma dell'; h) Raccomandazione di un emendamento ai Membri, a norma dell'. 3) Il Consiglio può in qualsiasi momento, a maggioranza ripartita semplice, revocare i poteri da esso delegati al Comitato.
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