Accordo›Capo IV
Art. 14
16 / 71Procedura di votazione del Consiglio
In vigore dal 8 set 1978
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(Procedura di votazione del Consiglio)
1) Ciascun Membro dispone di tutti i voti che gli sono attribuiti e
non è autorizzato a frazionarli. Esso può tuttavia disporre differentemente dei voti ad esso conferiti per procura, conformemente ad disposto del paragrafo 2 del presente articolo.
2) Ogni Membro esportatore può autorizzare qualsiasi altro Membro esportatore, e ogni Membro importatore può autorizzare qualsiasi altro Membro importatore, a rappresentare i suoi interessi e ad esercitare il suo diritto di voto ad una o più sedute del Consiglio.
In tal caso non si applica il limite di cui al paragrafo 8 dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;478#art-a-14