Accordo›Capo IV
Art. 13
15 / 71Voti
In vigore dal 8 set 1978
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(Voti)
1) Sia i Membri esportatori che i Membri importatori dispongono
rispettivamente di un totale di 1.000 voti, i quali sono ripartiti all'interno di ognuna delle due categorie, come è indicato nei paragrafi seguenti.
2) Ogni Membro dispone, come cifra di base, di cinque voti, a
condizione che il totale non sia superiore a 150 voti per ciascuna categoria di Membri. Qualora vi fossero più di 30 Membri importatori, la cifra di base attribuita a ciascun Membro della categoria in causa verrebbe corretta in modo che il totale delle cifre di base non sia superiore a 150 per ciascuna categoria.
3) I Membri esportatori che sono elencati nell'allegato I e il cui contingente annuo di esportazione iniziale è uguale o superiore a 100.000 sacchi di caffè, ma inferiore a 400.000, disporranno, in aggiunta ai voti della cifra di base, del numero di voti ad essi attribuito nella colonna 2 dell'allegato 1. Nel caso che uno dei Membri esportatori ai gusti si applica il disposto del presente paragrafo scelga di avere un contingente di base in applicazione del paragrafo 5) dell', il disposto del presente paragrafo non gli è più applicabile.
4) Salvo per quanto è disposto dall', il resto dei voti
dei Membri esportatori viene ripartito tra i Membri aventi un contingente di base, proporzionalmente al volume medio delle loro esportazioni ripetitive di caffè verso i Membri importatori durante le annate caffearie del periodo del 1968/69 a tutto il 1971/72. Detti criteri costituiscono la base per il calcolo dei voti dei Membri esportatori in causa sino al 21 dicembre 1977. A decorrere dal 1 gennaio 1978, il resto dei voti dei Membri esportatori aventi un contingente di base viene calcolato proporzionalmente al volume medio delle loro esportazioni rispettive verso i Membri importatori nelle annate indicate qui appresso:
Con effetto
dal 1 Gennaio Annate caffearie
1978.............. 1969-1970, 1970-1971, 1971-1972, 1976-1977
1971.............. 1970-1971, 1971-1972, 1976-1977, 1977-1978
1900.............. 1971-1972, 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979
1281.............. 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979, 1979-1980
1382.............. 1977-1978, 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981
5) Il resto dei voti dei Membri importatori viene ripartito tra
essi proporzionalmente al volume medio delle loro importazioni di caffè nei tre anni civili precedenti.
6) Il Consiglio ripartisce i voti all'inizio di ogni annata
caffearia sulla base del presente articolo, e la ripartizione così fissata resta in vigore per tutta la durata dell'annata in questione, salvo nei casi previsti dai paragrafi 4) e 7)
7) Ove intervenga un cambiamento della partecipazione
all'organizzazione, o qualora il diritto di voto di un Membro sia sospeso o ripristinato a norma degli o 58, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti, sempre in base al disposto del presente articolo. - 8) Nessun Membro può disporre di più di 400 voti.
9) Non sono ammesse le frazioni di voto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;478#art-a-13