Accordo›Capo IV
Art. 11
13 / 71Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio
In vigore dal 8 set 1978
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(Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio)
1) Il Consiglio elegge per ogni annata caffearia un Presidente,
nonché un primo, un secondo e un terzo Vicepresidente.
2) Come regola generale, il Presidente e il primo Vicepresidente
sono ambedue eletti tra i rappresentanti dei Membri esportatori o tra quelli dei Membri importatori, e il secondo e terzo Vicepresidente tra i rappresentanti dell'altra categoria. Queste cariche si alternano ogni annata caffearia tra le due categorie.
3) nè il Presidente nè il Vicepresidente che funge da Presidente hanno diritto al voto. In questo caso, il loro supplente esercita il diritto di voto del Membro.
Storico versioni
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