Accordo›Capo IV
Art. 10
12 / 71Poteri e funzioni del Consiglio
In vigore dal 8 set 1978
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(Poteri e funzioni del Consiglio)
1) Il Consiglio, investito di tutti i poteri espressamente
conferiti dall'Accordo, dispone dei poteri ed esercita le funzioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo.
2) Il Consiglio stabilisce, a maggioranza ripartita dei due terzi, i regolamenti necessari per l'esecuzione dell'Accordo e conformi alle sue disposizioni, e in particolare il proprio regolamento interno e i regolamenti applicabili alla gestione finanziaria dell'organizzazione e al solo personale. Il Consiglio può contemplare nel suo regolamento interno una procedura che gli consenta di prendere, senza riunirsi, decisioni su questioni determinate.
3) Il Consiglio provvede inoltre all'aggiornamento regolare della documentazione necessaria per l'adempimento delle funzioni ad esso conferite dall'Accordo, e di ogni altra documentazione che esso giudichi opportuna.
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