Art. 16 · LEGGE 26 luglio 1978, n. 417

Art. 16

LEGGE 26 luglio 1978, n. 417

In vigore dal 22 ago 1978
L'indennità prevista dall'articolo 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, a titolo di rimborso spese imballaggio, presa e resa a domicilio di mobili e masserizie nell'ambito di uno stesso comune è elevata a L. 1.600 per ogni quintale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-07-26;417#art-16