Art. 10 · LEGGE 26 luglio 1978, n. 417

Art. 10

LEGGE 26 luglio 1978, n. 417

In vigore dal 22 ago 1978
Il massimale previsto, dal secondo comma dell' della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ai fini dell'assicurazione sulla vita per l'uso di mezzi di trasporto aerei è ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10. In conformità si intendono ragguagliati i massimali previsti, per il personale ferroviario e postelegrafonico, dalle rispettive norme sul trattamento di missione.
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