Convenzione
Art. 8
11 / 53In vigore dal 17 ago 1978
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Gli autori di opere, letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno, per tutta la durata dei loro diritti sull'opera originale, il diritto esclusivo di fare od autorizzare la traduzione delle loro opere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-06-20;399#art-c-8