Art. 7 bis
Convenzione

Art. 7 bis

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In vigore dal 17 ago 1978
. Le disposizioni dell'articolo precedente sono del pari applicabili quando il diritto d'autore spetta in comune ai collaboratori di una opera, con la riserva che i termini successivi alla morta dell'autore vano computati dalla data della morta dell'ultimo collaboratore superstite.
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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;399#art-c-7-bis