Art. 4
Convenzione

Art. 4

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In vigore dal 17 ago 1978
. Sono protetti in forza della presente Convenzione, anche se le condizioni previste dall' non risultano adempiute: a) gli autori di opere cinematografiche, il cui produttore abbia sede o residenza abituale in uno dei Paesi dell'Unione; b) gli autori di opere di architettura edificate in un Paese dell'Unione o di opere delle arti grafiche e plastiche incorporate in uno stabile situato in un Paese dell'Unione.
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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;399#art-c-4