Art. 35
Convenzione

Art. 35

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In vigore dal 17 ago 1978
. 1) La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limitazioni di durata. 2) Ciascun Paese potrà denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore Generale. Tale denuncia implica anche la denuncia di tutti gli Atti anteriori e avrà effetto solo nei riguardi del Paese che l'avrà fatta, la Convenzione rimanendo in vigore ed esecutiva per gli altri Paesi dell'Unione. 3) La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore Generale ne avrà ricevuto la notificazione. 4) La facoltà di denuncia prevista dal presente articolo non potrà essere esercitata prima del decorso di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui il Paese è divenuto membro dell'Unione.
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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;399#art-c-35