Art. 31
Convenzione

Art. 31

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In vigore dal 17 ago 1978
. 1) Ciascun Paese può dichiarare nel suo strumento di ratifica o di adesione, o notificare per iscritto al Direttore Generale in qualsiasi ulteriore momento, che la presente Convenzione è applicabile a tutti o a parte dei territori, designati nella dichiarazione o nella notificazione, dei quali esso cura le relazioni con l'estero. 2) Ogni Paese che ha fatto una tale dichiarazione o ha effettuato una tale notificazione può, in qualsivoglia momento, notificare al Direttore Generale che la presente Convenzione cessa di essere applicabile a tutti o a parte dei predetti territori. 3) a) Ogni dichiarazione fatta in forza dell'alinea 1) prende effetto alla data stessa della ratifica o dell'adesione nel cui strumento sia inclusa, mentre ogni notificazione fatta in forza del medesimo alinea prende effetto tre mesi dopo essere stata notificata dal Direttore Generale. b) Ogni notificazione effettuata in forza dell'alinea 2) prende effetto dodici mesi dopo che il Direttore Generale l'ha ricevuta. 4) Il presente articolo non potrà essere interpretato come implicante il riconoscimento o l'accettazione tacita da parte di un qualunque Paese dell'Unione della situazione di fatto di ogni territorio cui la presente Convenzione è resa applicabile da parte di un altro Paese dell'Unione in forza di una dichiarazione fatta in base all'alinea 1).
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